FONDIMPRESA - AVVISO 2/2018 CON CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

Con l’Avviso 2/2018, Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro a favore delle PMI aderenti, da utilizzare per la realizzazione di piani formativi aziendali e interaziendali, volti all’accrescimento delle competenze professionali.

A partire dalle ore 9.00 del 9 ottobre 2018 sarà possibile presentare la richiesta di piani formativi.

All’interno di questi 10 milioni di euro è presente un contributo aggiuntivo messo a disposizione da Fondimpresa, concesso ai piani presentati sul “Conto Formazione”, per un importo che varia tra i 1.500,00 ed i 10.000,00 euro.

I Piani presentati possono essere aziendali, interaziendali o riguardare ambiti multi regionali. Non è possibile utilizzare voucher formativi.

 Gruppo CS si occupa di:

  • Presentazione della domanda;
  • Predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio del progetto;
  • Erogazione della formazione;
  • Monitoraggio del percorso formativo;
  • Avvio delle pratiche per la rendicontazione del progetto;

Contattaci per richiedere informazioni. Ci occuperemo di verificare se la tua azienda rientra nelle condizioni previste dall’Avviso.

Tel. 0118970064

Mail formazione@gruppocs.com 

 


In vigore il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101

Il 19 settembre scorso è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il provvedimento normativo in esame integra numerosi istituti disciplinati in via principale dal Reg. 679/2016 fornendo chiarimenti, precisazioni e esplicazioni in merito alla corretta applicazione della difficile e complessa materia del diritto della privacy nell’ordinamento italiano.

Di seguito alcune delle principali novità:

  • Sanzioni penali _ Previste severe sanzioni penali (reclusione da 6 mesi a 6 anni) che si aggiungono alle pesanti sanzioni amministrative definite dal Regolamento. Vengono penalmente sanzionati: trattamento illecito di dati, acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, l’inosservanza dei provvedimenti del Garante.
  • Sanzioni amministrative di minore e maggiore entità _ Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni più lievi possono raggiungere i 10 milioni per i singoli ed il 2% del fatturato globale annuo per le imprese. Per violazioni di più grave entità invece si possono raggiungere i 20 milioni per i privati ed il 4% del fatturato mondiale annuo per le aziende.
  • Modalità semplificate di adempimento degli obblighi per le PMI _ La necessità di semplificazione delle imprese implica che il Garante si impegni a promuovere delle modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.
  • Minori sui social da 14 anni senza il consenso dei genitori _ Gli utenti di età inferiore ai 14 anni avranno bisogno del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale per potersi iscrivere a social network e servizi di messaggistica. Da 14 anni in su potranno iscriversi liberamente.
  • Dati biometrici _ Il Decreto Legislativo n.101 permette il trattamento di dati genetici, biometrici e relativi alla salute secondo le misure di garanzia definite dal Garante Privacy.
  • Garante Privacy _ Il Decreto aumenta i compiti del Garante Privacy. Inoltre varia anche la tutela per chi ha subito una violazione in materia privacy: l’interessato può proporre un reclamo direttamente al Garante Privacy oppure rivolgersi all’autorità giudiziaria.
  • Giustizia _ Tutti gli organi giudiziari hanno l’obbligo di nominare il Data Protection Officer (DPO).

Gruppo CS è disponibile per chiarimenti e supporto nell'adeguamento alla normativa vigente.

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L'Europarlamento approva la Direttiva sul Copyright

Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva sul Copyright nel mercato digitale, con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astenuti, che ha come obiettivo quello di tutelare i diritti d’autore dei contenuti diffusi su internet dalle diverse piattaforme e di aggiornare le ormai vecchie disposizioni che risalgono al lontano 2001.
La Direttiva è stata oggetto di molte critiche: dopo essere stata votata e bocciata nel mese di luglio, i parlamentari hanno dato avvio ad un percorso ricco di discussioni e modifiche, rivolto in particolar modo ai due articoli maggiormente controversi:

Art.11, relativo alle remunerazioni per gli autori i cui contenuti finiscono sulle piattaforme digitali. Si discute da tempo sulle controversie che intercorrono tra piattaforme ed autori, che sostengono che i loro contenuti vengano pubblicati e diffusi senza che ne venga riconosciuto il giusto compenso. Dall’altra parte le piattaforme online affermano che in realtà provvedono già a favorire in maniera consistente gli interessi degli editori e che gran parte del loro traffico deriva proprio dalle anteprime pubblicate su Social Network e motori di ricerca.

Art.13, relativo alla regolamentazione dell’uso da parte dei service provider dei contenuti caricati dai loro utenti. Si prevede l’uso di tecnologie atte a riconoscere e segnalare contenuti protetti da Copyright, in modo tale che gli autori abbiano la possibilità di bloccare la diffusione illegale dei loro contenuti.

La Direttiva sul Copyright sarà ora affrontata nei negoziati tra istituzioni europee e stati membri. Vi è dunque ancora una possibilità che la direttiva non sia adottata. I negoziati potrebbero durare anche più di un anno.

Copyright, Stelle, Europeo, Cerchio


I vantaggi della formazione finanziata

La formazione finanziata rappresenta un’ottima opportunità per aggiornare e consolidare le competenze dei propri dipendenti.

Le aziende possono decidere di aderire gratuitamente ai cosiddetti fondi interprofessionali, destinando lo 0,30% dei contribuiti per i propri dipendenti, versati all’INPS, per la formazione del personale. La percentuale che viene prelevata dal fondo non è altro che il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”, che le aziende sono comunque tenute a versare.

Una volta effettuata l’adesione, viene presentato un progetto che include le attività della formazione richiesta e gli obiettivi che si intendono raggiungere.

Gruppo CS:

  • realizza i percorsi formativi attraverso le risorse economiche del fondo a cui siete aderenti;
  • predispone la documentazione necessaria per l’avvio del progetto;
  • concorda le attività in modo che la formazione prevista sia adeguata alle esigenze richieste;
  • monitora tutto il percorso formativo;
  • avvia le pratiche per la rendicontazione del progetto;

Per ulteriori informazioni contattaci!!

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10 anni del D.Lgs. 81/2008

Il D.Lgs. 81/2008, entrato in vigore il 15 maggio 2018, ha appena compiuto 10 anni.

Dal punto di vista degli infortuni, negli ultimi 10 anni si è registrata una diminuzione delle denunce, anche se i dati rilasciati dall’Inail nel 2017 in merito agli infortuni dell’anno 2016, hanno evidenziato un aumento del numero complessivo di infortuni e del numero di malattie professionali, di cui si sono contati 1297 decessi nel 2016. Il costo sociale di infortuni e malattie professionali rimane dunque molto alto.

A 10 anni dalla emanazione, ad oggi il processo di attuazione non è stato ancora completato. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso il 10 gennaio 2017 « la Relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza», da cui è emerso che i provvedimenti ancora da attuare sono circa una ventina.

Questo complesso di norme non ancora attuate causa in primo luogo una tutela non completa dei lavoratori in tema di salute e sicurezza ed in secondo luogo una più difficile ed incerta gestione della prevenzione da parte dei datori di lavoro.

Di seguito alcune delle novità introdotte nell’anno 2018 nel D.Lgs.81/2008:

  • Primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione: lo svolgimento diretto del ruolo di addetto al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione , può essere svolto dal datore di lavoro anche nelle piccole imprese con più di 5 lavoratori. Il datore di lavoro non svolge questi compiti da solo, ma ha l’obbligo di designare lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendio, evacuazione e primo soccorso;
  • Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori: diventa un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi lo indica. In particolar modo ci sono 3 fattori che aiutano a valutare se il datore di lavoro stia o meno violando tale obbligo:

_Se una mansione specifica è legata allo stato di salute di un lavoratore, alla capacità dello stesso di svolgerli;

_Quando la normativa indica espressamente tale obbligo;

_Se il lavoratore, soggetto a sorveglianza sanitaria, non è ancora in possesso di giudizio di idoneità, ma svolge comunque compiti specifici per cui è necessario il certificato medico.

  • Sicurezza dei macchinari: con un interpello è stato ribadito come siano vietati fabbricazione, vendita, noleggio e concessione di attrezzature di lavoro in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza;
  • Rischio di interferenze: in caso di contatto rischioso tra il personale dell’azienda committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di due imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale, il datore di lavoro ha l’obbligo di realizzare un unico documento di valutazione dei rischi, con lo scopo di eliminare o ridurre fortemente i rischi da interferenza.

CONTATTACI IMMEDIATAMENTE PER VERIFICARE SE LA TUA AZIENDA ADEMPIE ALLA NORMATIVA.

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Prevenzione Incendi in Scuole e Asili Nido

In data 31/12/2017 è scaduto il termine per adeguarsi alla normativa antincendio degli edifici e locali adibiti a Scuole e/o asili nido. Il D.M. 21/03/2018 definisce le indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio. Vengono elencati una serie di punti, suddivisi in base al livello di priorità, in cui vengono indicate le disposizioni da seguire.

Il livello di priorità A per la scuola infanzia comprende:

  • Impianto elettrico di sicurezza, volto ad alimentare illuminazione di sicurezza ed impianto di allarme e di diffusione sonora;
  • Presenza di sistemi di allarme, in modo che alunni e personale siano avvertiti in caso di pericolo;
  • Estintori;
  • Adeguata segnaletica di sicurezza;
  • Norme di esercizio. Deve essere mantenuto un registro dei controlli periodici che vengono effettuati su impianti elettrici, presidi antincendio e dispositivi di sicurezza;

Il livello di priorità B per la scuola infanzia comprende:

  • Spazi per esercitazioni. Vengono individuati gli spazi in cui sia possibile svolgere prove ed esercitazioni legate all’attività scolastica;
  • Sezionamento di emergenza. Vengono individuati spazi per magazzino, in cui siano conservati documenti e materiale scolastico;
  • Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche;
  • Spazi per servizi logistici;
  • Impianti di rilevazione e/o estinzione incendi;

Il livello di priorità C per la scuola infanzia comprende le restanti disposizioni del D.M. 26/08/1992.

Le scuole di infanzia con meno di 100 persone devono fare riferimento al punto 11 del D.M. 26/08/1992. Tale categoria non è soggetta alla presentazione della pratica tecnico-amministrativa SCIA Antincendio  presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il livello di priorità A per gli asili nido comprende:

  • Servizi di sicurezza;
  • Illuminazione di sicurezza;
  • Estintori;
  • Sistemi di allarme;
  • Segnaletica di sicurezza;
  • Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio;
  • Informazione e forma;

Il livello di priorità B per asili nido comprende:

  • Impianti elettrici;
  • Sezionamento di emergenza;
  • Servizi di sicurezza. Vengono indicati gli impianti in cui si necessita di alimentazione di sicurezza;

Il livello di priorità C per gli asili nido comprende le restanti disposizioni di cui all’art.6 lettera a) del D.M. 16/07/2014.

Gli asili nido con meno di 30 persone  devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. . Tale categoria non è soggetta alla presentazione della pratica tecnico-amministrativa SCIA Antincendio  presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.


Il Regolamento UE 2016/425

Entra in vigore a partire dal 21 aprile 2018 il nuovo Regolamento UE 2016/425 che stabilisce quali debbano essere caratteristiche e requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale che devono essere messi a disposizione sul mercato per garantire protezione e sicurezza ai lavoratori.
Tutti gli operatori presenti nella catena di distribuzione devono fare in modo che circolino sul mercato solo DPI conformi al nuovo Regolamento.
In particolar modo, se sono presenti i seguenti rischi, è obbligatorio effettuare una formazione specifica:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.

Gruppo CS propone il corso DPI, della durata di 8 ore, in data 14 maggio, in cui si tratterà delle tematiche circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei dispositivi ed in cui verranno affrontate le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento. Il corso si svolgerà presso la nostra sede in via Leinì 23, Settimo Torinese.

Su richiesta si organizzano anche percorsi personalizzati direttamente in azienda.

Per informazioni contattaci al numero 0118970064.


REGOLAMENTO EUROPEO EU/2016/679 SULLA PRIVACY

Il Regolamento Europeo EU/2016/679 è entrato in vigore il 25 Maggio 2016 e pone, quale termine ultimo per adeguarsi ai nuovi obblighi privacy, la data del 25 Maggio 2018. 

Di seguito le principali novità apportate dal nuovo Regolamento Europeo:

- sono stati fissati i criteri per la classificazione dei dati personali e relativi trattamenti;

- occorre procedere alla Valutazione di Impatto sulla Protezione dei dati ed alla relativa Valutazione dei Rischi;

- sono state stabilite le procedure connesse alle misure minime di sicurezza e di Data Breach;

- l’applicazione del diritto UE si allarga anche ai trattamenti di dati personali non svolti all’interno del          territorio dell’UE;

- è stata istituita la nuova figura del Responsabile Protezione dei Dati  (RPD o DPO in inglese);

- vengono stabiliti nuovi diritti, quali il diritto all'oblio e alla portabilità dei dati;

- sono stati posti nuovi requisiti, in termini di Privacy by Design e Privacy by Default.

Per ognuno dei punti indicati, Gruppo CS è in grado di valutare l’attuale stato di compliance della vs. Organizzazione, pianificando il percorso più adeguato per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy, e precisamente:

  • Valutazione applicabilità dei principi generali del Nuovo Regolamento Privacy G.D.P.R.;
  • Classificazione dei Dati Personali e relativi Trattamenti;
  • Adempimento degli obblighi privacy in materia di Profilazione (art.21 e 22);
  • Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati trattati (art.35);
  • Consultazione Preventiva, Comunicazioni e Notifiche al Garante Privacy;
  • Valutazione e Tutela dei Rischi;
  • Definizione delle misure minime di sicurezza;
  • Adozione di Codici di Condotta Privacy;
  • Procedure Interne e Data Breach;
  • Rispetto dei requisiti della "Privacy by Design" e "Privacy by Default";
  • Definizione degli adempimenti connessi alla Formazione del Personale;
  • Gestione dei Sistemi di Videosorveglianza (ove previsto).

Per informazioni contattaci immediatamente!!

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LA RESPONSABILITA' IN CASO DI INFORTUNIO

Nella sentenza n.3854 del 26 gennaio 2018 il datore di lavoro ed il preposto di una ditta abruzzese sono stati condannati in seguito ad un infortunio che ha causato lesioni a due dipendenti della ditta, precipitati da un’altezza di 4 metri, mentre effettuavano lavori di copertura provvisoria di una volta.

I due imputati, che hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenevano di aver fornito ai lavoratori precise direttive di sicurezza. Il datore di lavoro ha inoltre aggiunto che una volta impartite le indicazioni in merito all’attività, si è legittimamente allontanato per seguire altri cantieri. I due imputati accusano inoltre la Corte di Appello di l’Aquila di aver escluso senza adeguata motivazione l’imprevedibilità della condotta dei due lavoratori infortunati.

La Corte di Cassazione ha ribadito ancora una volta la decisione della Corte di Appello, sottolineando come il ricorso fosse debole e privo di basi solide, evidenziando una mancata vigilanza da parte degli imputati, entrambi in posizione di garanzia.

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTATTACI PER LA TUA FORMAZIONE!!

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IL CONTRATTO A CHIAMATA SENZA VALUTAZIONE DEI RISCHI DIVENTA A TEMPO PIENO

Il datore di lavoro che utilizza il contratto intermittente senza aver effettuato la
valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro deve essere sanzionato con
la trasformazione a tempo pieno e indeterminato del contratto stipulato con il
dipendente.
Con questa interpretazione l'Ispettorato nazionale del lavoro (lettera circolare 49
del 16/3/2018) ricostruisce il regime sanzionatorio applicabile nei casi di ricorso al
job on call senza la preventiva predisposizione del documento di valutazione dei
rischi.
Questo vale anche per altre forme di lavoro flessibile quale lavoro a tempo
determinato e somministrazione.